Dichiarazione formale sulla schiavitù moderna
La schiavitù moderna è un crimine, ai sensi della legge “Modern Slavery Act” del 2015. La schiavitù moderna può verificarsi in varie forme, tra cui la servitù, il lavoro forzato o obbligatorio e il traffico di esseri umani, che prevedono la privazione della libertà di una persona (un adulto o un bambino) da parte di un altro soggetto (collettivamente chiamato “Schiavitù moderna”).
La tratta di esseri umani è espressamente punita nel nostro ordinamento dall’entrata in vigore della legge n. 228 del 2003 con la quale sono stati riscritti gli articoli del codice penale già relativi alla riduzione in schiavitù (artt. 600, 601 e 602).
La definizione delle condotte punibili a titolo di tratta è stata poi ampliata dal decreto legislativo n. 24 del 2014 che ha dedicato attenzione anche al profilo del risarcimento delle vittime. Le circostanze che comportano un aumento delle pene in caso di commissione di questi delitti sono state modificate dalla legge n. 108 del 2010
che ha inserito nel codice penale l’art. 602-bis. Come di seguito si evidenzierà, la disciplina del traffico di esseri umani nel nostro Paese è prevalentemente frutto dell’attuazione di normativa di derivazione europea (decisione quadro 2002/629/GAI e poi direttiva 2011/36/UE) e di convenzioni internazionali.